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Sez. 3, Sentenza n. 19478 del 06/10/2005 (Rv. 584279 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Diniego di rinnovo alla prima scadenza da parte del locatore - Conseguente decisione unilaterale del conduttore di rilasciare anticipatamente l'immobile - Mancata prosecuzione, non concordata, del rapporto locativo fino alla scadenza imputabile al conduttore - Conseguenze - Inadempimento del conduttore - Configurabilità - Intimazione di sfratto per morosità per il riconoscimento dell'effetto risolutivo del contratto con riferimento a data anteriore rispetto alla scadenza - Legittimità - Indennità per la perdita dell'avviamento commerciale - Spettanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584279-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE

In tema di locazione di immobile urbano ad uso diverso dall'abitazione, qualora il locatore abbia comunicato di non voler rinnovare il contratto alla prima scadenza (con raccomandata spedita almeno dodici mesi prima ai sensi dell'art. 29 della legge n. 392 del 1978), non può riconoscersi al conduttore la facoltà di decidere unilateralmente di far cessare il rapporto anticipatamente, sottraendosi senza il consenso del locatore alle proprie obbligazioni. In tale ipotesi, il suo interesse a non perdere le occasioni che gli fossero date in epoca anteriore alla scadenza (in relazione alla quale era stato esercitato il diniego di rinnovo) non potrà essere perseguito addossandone il costo al locatore, ma potrà essere soddisfatto, in base alle valutazioni di convenienza dello stesso conduttore, con la "perdita" costituita dalla immanenza dell'obbligazione del medesimo conduttore di pagare il canone fino alla scadenza (ovvero fino alla data anteriore alla quale il locatore accetti la restituzione), alla quale maturerà peraltro il suo diritto alla corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, con il relativo onere a carico del locatore. Pertanto, la diversa scelta del conduttore di non versare più il canone locativo integra inadempimento e - nel caso in cui il locatore abbia promosso un giudizio di sfratto per morosità - la causa dell'effetto risolutivo ad una data anteriore rispetto alla scadenza non è riconducibile alla volontà del locatore bensì all'inadempimento dello stesso conduttore che, perciò, non può vantare - in dipendenza della disciplina dettata dall'art. 34 della citata legge n. 392 del 1978 - più alcun diritto alla corresponsione dell'indennità di avviamento alla scadenza, essendosi il contratto risolto, in dipendenza di una condotta a lui addebitabile, prima di quella data.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)