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Sez. 1, Sentenza n. 25438 del 06/12/2007 (Rv. 600735 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Rappresentanza in giudizio del Comune - Sistema conseguente alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed anteriore al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Legittimazione "ex lege" del sindaco - Possibilità di attribuzione di funzioni al segretario comunale - Sussistenza - Legittimazione dei dirigenti - Necessità di adeguamento dello statuto o del regolamento.
Stato
decisa il 2007-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600735-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

In tema di legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza del comune, nel sistema introdotto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e succ. mod. ed int. ed anteriore al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la rappresentanza dell'ente spettava in via primaria al sindaco il quale, però, poteva attribuire al segretario comunale "ogni altra funzione" (oltre a quelle espressamente previste nell'art. 17, comma 68, della legge n. 127 del 1997) e tale attribuzione poteva derivare anche "dallo statuto o dal regolamento"; inoltre la regola secondo cui i dirigenti di uffici dirigenziali generali potevano promuovere e resistere alle liti ed avevano il potere di conciliare e di transigere non trovava diretta applicazione nei confronti di un comune, in mancanza di adeguamento del suo statuto o regolamento alla previsione medesima.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 142 art. 36, Legge 15/05/1997 num. 127 art. 17 com. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)