Sez. U, Sentenza n. 13710 del 27/06/2005 (Rv. 582148 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Rappresentanza in giudizio del Comune - Da parte del sindaco - Preventiva autorizzazione della giunta comunale - Necessità - Esclusione - Diversa previsione statutaria o regolamentare - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
La rappresentanza in giudizio del Comune spetta in via generale al sindaco senza necessità di preventiva autorizzazione della giunta, ma lo statuto del Comune (atto a contenuto normativo, rientrante nella diretta conoscenza del giudice) o anche i regolamenti municipali, nei limiti in cui ad essi espressamente rinvii lo stesso statuto, possono affidarla ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, od anche, con riguardo all'intero contenzioso, al dirigente dell'ufficio legale, e possono altresì prevedere detta autorizzazione (della giunta o del competente dirigente), altrimenti non necessaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Costituzione art. 114, Decreto Legisl. 12/08/2000 num. 267 art. 6, Decreto Legisl. 12/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/08/2000 num. 267 art. 107, Legge 05/06/2003 num. 131 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)