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Sez. 3, Sentenza n. 1306 del 07/02/1987 (Rv. 450783 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA DEL FONDO IN PENDENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - ESERCIZIO DEL RISCATTO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA - CONTESTAZIONE - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1987-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450783-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA DEL FONDO IN PENDENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - ESERCIZIO DEL RISCATTO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA - CONTESTAZIONE - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - DECORRENZA.*

La vendita del fondo, effettuata dal proprietario a terzi in pendenza del termine per il pagamento del prezzo da parte dello affittuario che ha esercitato il diritto di prelazione, pur non costituendo una delle ipotesi previste dal legislatore, con l'art. art. 8 della legge n. 590 del 1965, per l'operatività del diritto al riscatto, deve tuttavia equipararsi ad esse e considerarsi (un presupposto idoneo al conseguimento della declaratoria di inefficacia dell'avvenuta vendita nei confronti del terzo acquirente, non subordinato all'avvenuto pagamento del prezzo del suddetto termine; con l'ulteriore conseguenza, in applicazione analogica della norma della legge n. 2 del 1979, che il termine per tale pagamento, ove sorga contestazione, comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia dichiarato tale inefficacia. (Conf 5950/84, mass n 437613; (Conf 2822/83, mass n 427739; (Conf 3653/80, mass n 407518).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)