Sez. L, Sentenza n. 6167 del 07/12/1985 (Rv. 443298 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GIUDIZIO DI GRAVITÀ - PREVIO ACCERTAMENTO DELLA POSSIBILITÀ DI IMPIEGARE IL LAVORATORE IN MANSIONI DIVERSE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - APPREZZAMENTO DI FATTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GIUDIZIO DI GRAVITÀ - PREVIO ACCERTAMENTO DELLA POSSIBILITÀ DI IMPIEGARE IL LAVORATORE IN MANSIONI DIVERSE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - APPREZZAMENTO DI FATTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
Il giudizio circa la gravità delle infrazioni commesse da un lavoratore subordinato (e la loro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento) non esige il preventivo accertamento circa la possibilità o meno di impiegare il dipendente in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte e rappresenta un apprezzamento di fatto demandato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione non inficiata da errori logici o giuridici. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore il quale era stato condannato per una serie di reati - furti aggravati, oltraggio a pubblico ufficiale - sintomatici di una notevole audacia criminosa e di una spiccata capacità a delinquere, benché estranei all'attività lavorativa dedotta nel rapporto). (V 3522/84, mass n 435529; (V 1355/84, mass n 433481).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)