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Sez. L, Sentenza n. 3522 del 13/06/1984 (Rv. 435529 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE CONTRATTUALE DELLA GRAVITÀ DI UN COMPORTAMENTO - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA REALE ENTITÀ DI ESSO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435529-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE CONTRATTUALE DELLA GRAVITÀ DI UN COMPORTAMENTO - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA REALE ENTITÀ DI ESSO - AMMISSIBILITÀ.*

La previsione da parte della contrattazione collettiva di una specifica ipotesi di giusta causa di licenziamento del lavoratore non esime il giudice del merito, adito per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato per tale motivo, dal procedere, dopo avere determinato l'astratta nozione tecnico- giuridica del motivo posto a base del licenziamento, alla valutazione della proporzione della sanzione adottata rispetto alla gravità del fatto in concreto addebitato, dal momento che la valutazione della gravità dell'inadempienza, quale prodotto dell'autonomia negoziale, trova il suo limite negli estremi di gravità voluti dalla legge, ai sensi degli artt. 2119 cod. civ. e 1 della legge n. 604 del 1966. (Conf 203/83, mass n 425028; (Conf 5716/81, mass n 416409; (Conf 5880/80, mass n 409685).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)