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Sez. L, Sentenza n. 2479 del 19/05/1978 (Rv. 391851 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE - SUCCESSIONE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE AD UN REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DI UN ENTE PUBBLICO, AVENTE NATURA DI REGOLAMENTAZIONE GENERALE DI CARATTERE PRIVATISTICO - DISCIPLINA INTERTEMPORALE DEI RAPPORTI - PRINCIPIO DEL DIRITTO QUESITO - INAPPLICABILITA - MODIFICAZIONE PEGGIORATIVA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - EFFICACIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391851-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE - SUCCESSIONE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE AD UN REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DI UN ENTE PUBBLICO, AVENTE NATURA DI REGOLAMENTAZIONE GENERALE DI CARATTERE PRIVATISTICO - DISCIPLINA INTERTEMPORALE DEI RAPPORTI - PRINCIPIO DEL DIRITTO QUESITO - INAPPLICABILITA - MODIFICAZIONE PEGGIORATIVA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - EFFICACIA - LIMITI.*

Qualora al regolamento organico aziendale del personale di un ente pubblico economico, avente natura di regolamentazione generale contrattuale di carattere privatistico, succeda un contratto collettivo di diritto comune, al fine di individuare la disciplina intertemporale dei rapporti, che ne sono oggetto, non e applicabile il principio del diritto quesito, che e relativo al caso di successione di leggi, bensi il principio della libera autonomia contrattuale, con la conseguente applicabilita della nuova disciplina, anche se meno favorevole al lavoratore, in quanto la regola (art 2077 cod civ) dell'inderogabilita del contratto collettivo, non opera nel caso di difformita tra contrattazioni collettive. Pertanto, la modificazione in peius del trattamento pensionistico (nella specie, abolizione della pensione in caso di dimissioni volontarie), opera sui rapporti in corso, con il solo limite degli effetti gia verificatisi: limite che per il diritto a pensione si verifica con la realizzazione di tutte le condizioni prescritte all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2074, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)