Sez. L, Sentenza n. 7489 del 24/07/1990 (Rv. 468343 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - PROFESSIONISTA DIPENDENTE - CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE INTEGRATIVA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 179 DEL 1958 - RIMBORSO INTEGRALE DEI CONTRIBUTI IN CASO DI MANCATA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE OVVERO OPZIONE PER LA PENSIONE RIDOTTA - MANCATO ESERCIZIO DELL'OPZIONE - PENSIONE DI REVERSIBILITÀ - SPETTANZE AL CONIUGE SUPERSTITE - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - PROFESSIONISTA DIPENDENTE - CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE INTEGRATIVA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 179 DEL 1958 - RIMBORSO INTEGRALE DEI CONTRIBUTI IN CASO DI MANCATA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE OVVERO OPZIONE PER LA PENSIONE RIDOTTA - MANCATO ESERCIZIO DELL'OPZIONE - PENSIONE DI REVERSIBILITÀ - SPETTANZE AL CONIUGE SUPERSTITE - INAMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo all'art. 6 della legge 11 novembre 1971 n. 1046 che - in relazione al venir meno dell'Assicurazione integrativa per i professionisti dipendenti prevista, a fronte del versamento di contributi ridotti, dall'art. 4 della legge 4 marzo 1958 n. 179 (abrogato, a decorrere dall'1 gennaio 1972, dall'art. 3 della citata legge n. 1046 del 1971) - detta una speciale disciplina transitoria delle posizioni pregresse, i professionisti dipendenti (cessati di essere ricompresi nel campo di applicazione dell'Assicurazione), nei confronti dei quali non V'era stata liquidazione di pensione, potevano ottenere il rimborso integrale dei contributi, maggiorati di interessi, ovvero, in alternativa (a seguito di specifica opzione esercitata dagli interessati nel termine previsto dalla legge medesima), il diritto di conseguire (a decorrere dall'1 gennaio 1973) il trattamento pensionistico proporzionalmente ridotto in relazione agli anni di contribuzione risultanti alla data del 31 dicembre 1971; pertanto, ove sia mancato il tempestivo Esercizio dell'opzione suddetta da parte dell'avente diritto, non spetta conseguentemente neppure la pensione di reversibilità al coniuge superstite. (V 3519/81, mass n 414127; (V 4469/80, mass n 408342).*
Riferimenti normativi: Legge 04/03/1958 num. 179 art. 4, Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 3, Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)