Sez. 1, Sentenza n. 394 del 22/01/1986 (Rv. 444007 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO A DOLO O A COLPA DELL'OBBLIGATO - NECESSITÀ - PRESUNZIONE DI SUSSISTENZA DELLA COLPA - LIMITI - ACCERTAMENTO DI UN INADEMPIMENTO COLPEVOLE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO A DOLO O A COLPA DELL'OBBLIGATO - NECESSITÀ - PRESUNZIONE DI SUSSISTENZA DELLA COLPA - LIMITI - ACCERTAMENTO DI UN INADEMPIMENTO COLPEVOLE - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Anche nel caso di contratto con clausola risolutiva espressa, l'inadempimento non è causa di risoluzione se non sia imputabile a dolo o colpa dell'obbligato: e la colpa del contraente inadempiente si presume ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., se non sia provata la impossibilità di adempimento della prestazione per causa non imputabile al debitore. Per altro, l'accertamento sulla sussistenza o meno di un inadempimento colpevole, da parte del giudice di merito, involgendo un apprezzamento di fatto, è incensurabile in Sede di legittimità se sorretto da motivazione giuridicamente corretta e logicamente congrua. (V 871/82, mass n 418836; (V 1770/81, mass n 412452; (V 6344/80, mass n 410086; (V 4290/80, mass n 408157; (V 543/79, mass n 396662).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)