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Sez. 2, Sentenza n. 6506 del 30/11/1988 (Rv. 460828 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1988-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460828-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA - VALIDITÀ.*

Il divieto di alienazione, operante a carico dell'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, non osta a che l' assegnatario medesimo possa validamente stipulare un preliminare di vendita, anche se accompagnato dall'anticipata attribuzione del possesso dell'immobile, stante l'efficacia non traslativa ma meramente obbligatoria di tale contratto, che si traduce nell' Obbligo di trasferire la proprietà dell'immobile solo dopo l' acquisto da parte del promittente venditore della sua piena disponibilità, mediante un'ulteriore manifestazione di volontà negoziale. (V 1091/88, mass n 457358; (V 4194/78, mass n 393821).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)