Sez. 1, Sentenza n. 4194 del 19/09/1978 (Rv. 393821 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE - ALLOGGIO ASSEGNATO DA UNA COOPERATIVA FRUENTE DEL CONTRIBUTO STATALE - VENDITA PRIMA DEL RISCATTO E DEL DECORSO DI DIECI ANNI - CESSIONE DEL DIRITTO SULL'ALLOGGIO IN MANCANZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI E SENZA L'APPROVAZIONE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - NULLITA - CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L'ASSUNZIONE DELLO OBBLIGO, DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO, DI SVOLGERE LE ATTIVITA NECESSARIE PER L'ACQUISTO DELLA PROPRIETA E DA PARTE DI ENTRAMBI I CONTRAENTI DI CONCLUDERE IL CONTRATTO DI VENDITA DOPO LA VERIFICAZIONE DEI PRESUPPOSTI NECESSARI ALL'ESTINZIONE DEL DIVIETO D'ALIENAZIONE - VALIDITA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE - ALLOGGIO ASSEGNATO DA UNA COOPERATIVA FRUENTE DEL CONTRIBUTO STATALE - VENDITA PRIMA DEL RISCATTO E DEL DECORSO DI DIECI ANNI - CESSIONE DEL DIRITTO SULL'ALLOGGIO IN MANCANZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI E SENZA L'APPROVAZIONE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - NULLITA - CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L'ASSUNZIONE DELLO OBBLIGO, DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO, DI SVOLGERE LE ATTIVITA NECESSARIE PER L'ACQUISTO DELLA PROPRIETA E DA PARTE DI ENTRAMBI I CONTRAENTI DI CONCLUDERE IL CONTRATTO DI VENDITA DOPO LA VERIFICAZIONE DEI PRESUPPOSTI NECESSARI ALL'ESTINZIONE DEL DIVIETO D'ALIENAZIONE - VALIDITA.*
Il contratto, con cui l'assegnatario aliena l'alloggio, assegnatogli da una cooperativa edilizia fruente del concorso o del contributo dello stato, prima del riscatto e del decorso di dieci anni dalla data di assegnazione o cede il diritto sull'alloggio in Mancanza dei presupposti, delle condizioni e dell'approvazione del ministero dei lavori pubblici e prima del decorso del termine anzidetto, e nullo, siccome concluso in violazione delle norme imperative contenute negli artt 111, 230, 231 del tu n 1165 del 1938 e 9 della legge n 408 del 1949. E, per contro, valido il contratto che, invece del trasferimento attuale del diritto sull'alloggio, abbia per oggetto l'assunzione, da parte dell'assegnatario, dell'Obbligo di svolgere le attivita necessarie all'acquisto della proprieta di esso, nonche l'Obbligo di entrambi i contraenti di concludere il contratto di vendita dopo la verificazione dei presupposti, anche temporali, necessari alla Estinzione del divieto d'alienazione. Infatti questo contratto non puo considerarsi ne in frode alla legge - poiche con esso non viene indirettamente realizzato lo scopo vietato dalla legge, ossia l'immediato trasferimento della proprieta dell'immobile - ne illecito, in quanto non contrastante con alcuna norma imperativa (V 406/78; (V 4205/75, mass n 378558; (V 2929/71, mass n 354177; (V 525/62; (V 1805/53)*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 111, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 230, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 231, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)