diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 4551 del 02/12/2010 Ud. (dep. 08/02/2011) Rv. 249262 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Individuazione, nel corso del dibattimento, di diverse modalità della condotta illecita o di ulteriore condotta di distrazione - Fatto nuovo, ex art. 518 cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249262-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta, non integra fatto nuovo ai sensi dell'art. 518 cod. proc. pen., la individuazione, nel corso dell'istruzione dibattimentale, di diverse modalità della condotta illecita ovvero di ulteriori condotte di distrazione o, comunque, di difformi condotte integrativa della violazione dell'art. 216 legge fall., trattandosi di fatto che non può generare 'novità' dell'illecito, ma soltanto l'integrazione della circostanza aggravante (e non la modifica del fatto tipico), in virtù della peculiare disciplina dell'illecito fallimentare - connaturato alla c.d. unitarietà del reato desumibile dall'art. 219, comma secondo, n. 1 legge fall., che deroga alla disciplina della continuazione - e della peculiarità della norma incriminatrice che non assegna alle condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione, previste dall'art. 216, n. legge fall, natura di fatto autonomo, bensì fattispecie penalmente tra loro equivalenti, e cioè modalità di esecuzione alternative e fungibili di un unico reato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)