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Sez. 3, Ordinanza n. 19254 del 14/09/2007 (Rv. 598989 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite - Ordinanza ammissiva del presidente del tribunale - Regime di impugnazione - Assoggettabilità al ricorso per cassazione per motivi di competenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598989-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il provvedimento emesso dal presidente del tribunale col quale viene ammessa la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696 bis cod. proc. civ.) non è suscettibile di ricorso per cassazione per violazione delle norme sulla competenza, né può essere impugnato con istanza di regolamento di competenza, perché non pregiudica le questioni relative alla sua ammissibilità o rilevanza e non ha, quindi, natura decisoria equiparabile a quella di una sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 695 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)