Sez. 3, Ordinanza n. 19254 del 14/09/2007 (Rv. 598989 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite - Ordinanza ammissiva del presidente del tribunale - Regime di impugnazione - Assoggettabilità al ricorso per cassazione per motivi di competenza - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Il provvedimento emesso dal presidente del tribunale col quale viene ammessa la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696 bis cod. proc. civ.) non è suscettibile di ricorso per cassazione per violazione delle norme sulla competenza, né può essere impugnato con istanza di regolamento di competenza, perché non pregiudica le questioni relative alla sua ammissibilità o rilevanza e non ha, quindi, natura decisoria equiparabile a quella di una sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 695 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)