Sez. 3, Sentenza n. 35222 del 11/04/2007 Ud. (dep. 21/09/2007) Rv. 237373 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Reati edilizi - Abusi edilizi in area sottoposta a vincolo paesaggistico - Condono edilizio - Limiti - Individuazione.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
In tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la disciplina dettata dall'art. 32 D.L. 30 settembre 2003, n.269 (conv. con modd. in L. 24 novembre 2003, n. 326) esclude del tutto l'applicazione del condono edilizio per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre, per gli abusi edilizi minori (interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria) lo consente a condizione che questi ultimi siano conformi alle norme urbanistiche ovvero alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. (Fattispecie nella quale la Corte ha, peraltro, escluso la condonabilità in applicazione della L. reg. della Basilicata 12 novembre 2004, n. 18, più rigorosa di quella nazionale, in quanto esclude dalla sfera di applicabilità del condono edilizio anche gli abusi edilizi minori).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Basilicata 12/11/2004 num. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)