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Sez. 3, Sentenza n. 40676 del 20/05/2016 Cc. (dep. 29/09/2016) Rv. 268079 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Abuso edilizio - Condono - Area sottoposta a vincolo paesaggistico - Applicabilità del condono ex art. 32 D.L. n. 269 del 2003 - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268079-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, il condono previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 326 del 2003) è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato D.L. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)