Sez. 3, Sentenza n. 26660 del 17/06/2025 Cc. (dep. 21/07/2025) Rv. 288232-01
EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi - Sanabilità ai sensi della legge Regione Sicilia n. 37 del 1985 di opere abusive realizzate nel parco dell'Etna - Osservanza della normativa statale sul condono edilizio ex art. 32 d.l. n. 269 del 2003 - Necessità - Fattispecie.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di reati edilizi, l'art. 23 legge regione Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, che ha previsto la sanabilità delle opere abusive edificate nel Parco nazionale dell'Etna, previo rilascio del nulla osta dell'autorità competente per il vincolo, non può essere interpretato in senso confliggente con la normativa statale sul condono edilizio, di cui all'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha consentito la condonabilità dei soli interventi di minore rilevanza, previa acquisizione del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il rigetto, da parte del giudice dell'esecuzione, della richiesta di annullamento dell'ordine di demolizione di una costruzione abusiva per la quale era intervenuta condanna penale sul rilievo della non sanabilità dell'intervento edilizio qualificato "nuova costruzione", realizzato in zona sottoposta a vincolo idrogeologico).
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 10/08/1985 num. 87 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)