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Sez. 3, Sentenza n. 44957 del 02/07/2019 Cc. (dep. 06/11/2019) Rv. 277264 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Abuso edilizio - Condono - Area sottoposta a vincolo paesaggistico - Legge Regione Sicilia, 10 agosto 1985, n. 37 - Applicabilità del condono ex art. 32 d.l. n. 269 del 2003 - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277264-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati edilizi, l'art. 23 della legge reg. Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, che prevede la sanabilità delle opere abusive edificate nel Parco nazionale dell'Etna, previo rilascio del nulla osta dell'autorità competente per il vincolo, non può essere interpretata in senso confliggente con la normativa statale sul condono edilizio di cui al d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, ed in particolare con quanto stabilito all'art. 32 di tale decreto legge, che prevede la condonabilità dei soli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato d.l. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), per i quali vi sia stato il previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure il rigetto da parte del giudice dell'esecuzione dell'istanza di sospensione o di revoca dell'ingiunzione alla demolizione della costruzione abusiva, a seguito di condanna per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, ritenendo non sanabile un intervento edilizio qualificabile come "nuova costruzione").

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)