Sez. L, Sentenza n. 7370 del 19/07/1990 (Rv. 468284 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ATTRIBUZIONE PER EFFETTO DEL COSIDDETTO IUS VARIANDI - LICEITÀ - CONDIZIONE - EQUIVALENZA TRA MANSIONI PRECEDENTI E MANSIONI NUOVE - NOZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - ATTRIBUZIONE PER EFFETTO DEL COSIDDETTO IUS VARIANDI - LICEITÀ - CONDIZIONE - EQUIVALENZA TRA MANSIONI PRECEDENTI E MANSIONI NUOVE - NOZIONE.*
Con riguardo all'Esercizio del cosidetto jus variandi del datore di lavoro (ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., come sostituito dallo art. 13 della legge n. 300 del 1970), l'equivalenza tra mansioni di provenienza e mansioni di nuova assegnazione deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle posizioni di lavoro poste a confronto, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine della nuova posizione a consentire la piena utilizzazione o, addirittura, l'arricchimento del patrimonio professionale acquisito dal lavoratore nella fase pregressa del rapporto. (V 6971/87, mass n 455066; (V 169/86, mass n 443813).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)