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Sez. 3 - , Sentenza n. 18872 del 26/02/2019 Ud. (dep. 06/05/2019) Rv. 275744 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Disciplina transitoria - Erronea declaratoria dell'assenza in luogo della contumacia - Nullità - Esclusione - Ragioni
Stato
decisa il 2019-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275744-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO

L'erronea declaratoria dell'assenza in luogo della contumacia, nel caso in cui sia ancora applicabile la relativa disciplina ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 come introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118, non dà luogo a nullità, in quanto detta sanzione processuale non è espressamente prevista, né desumibile da alcuna delle previsioni di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che può causare nullità solo il mancato rispetto delle norme a tutela del diritto di difesa del contumace non previste per l'assente, quale, in specie, quella del previgente art. 548, comma 3, cod. proc. pen., che prevedeva, per il primo, l'obbligo di notifica dell'avviso di deposito con estratto della sentenza)

Riferimenti normativi: Legge 28/04/2014 num. 67 art. 15 bis com. 2, Legge 11/08/2014 num. 118 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)