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Sez. 1, Sentenza n. 8875 del 10/12/2020 Cc. (dep. 04/03/2021) Rv. 280674 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Art. 15-bis, comma 2, legge n. 67 del 2014 - Erronea dichiarazione di assenza in luogo di quella di contumacia - Omessa notificazione dell’avviso di deposito della sentenza - Esecutività - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280674-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO

Integra un'ipotesi di non esecutività della sentenza, deducibile ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., l'omessa notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato erroneamente dichiarato assente, anziché contumace, in un processo in cui, ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, legge 28 aprile 2014, n. 67, continuano a trovare applicazione le disposizioni anteriori all'entrata in vigore di tale legge, poiché, ove pure il difensore non abbia eccepito dinanzi al giudice della cognizione la violazione dell'indicata disciplina transitoria, la situazione sostanziale di contumacia dell'imputato impone comunque la notificazione dei predetti atti, a norma dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., la cui disciplina risulta vigente "ratione temporis".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Legge 28/04/2014 num. 67 art. 15 bis com. 2, Legge 11/08/2014 num. 118, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)