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Sez. U, Sentenza n. 27277 del 19/12/2011 (Rv. 620031 - 01)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ESECUZIONE DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO - IN GENERE | Giudice dell'ottemperanza - Cognizione della questione controversa spettante alla giurisdizione del giudice amministrativo - Limiti - Fattispecie in tema di pubblico impiego privatizzato, relativa a procedura concorsuale di assunzione.
Stato
decisa il 2011-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620031-01

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ESECUZIONE DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO - IN GENERE

Posto che l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'effettivo adempimento da parte dell'amministrazione pubblica dell'obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice di cognizione, il giudice dell'esecuzione è chiamato non solo a enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, ma anche - quando emergano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione - ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, fermo restando che detto potere incontra il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che, quante volte la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimento dell'amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo. Ne deriva che, in tema di pubblico impiego privatizzato, essendo devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie inerenti al rapporto mentre al giudice amministrativo quelle concorsuali strumentali alla sua costituzione, esula dalla giurisdizione amministrativa, esercitata in sede di ottemperanza, il ripristino dello stato giuridico ed economico e della relativa posizione previdenziale in favore del candidato che, a seguito dell'annullamento giudiziale della sua esclusione dalla graduatoria di concorso per l'assunzione, abbia poi agito nella anzidetta sede per ottenere il provvedimento costitutivo del rapporto e la ricostruzione della carriera, non trattandosi di strette conseguenze della costituzione del rapporto medesimo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)