Sez. L, Sentenza n. 233 del 21/01/1985 (Rv. 438462 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - DECLARATORIA DELLA SUA ILLEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - DECLARATORIA DELLA SUA ILLEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*
In ipotesi di recesso del datore di lavoro, prima del compimento del periodo di prova del lavoratore, la declaratoria della sua illegittimità non comporta che il contratto di lavoro debba essere considerato ormai stabilmente costituito, bensì il mero proseguimento del rapporto in prova fino alla scadenza del relativo periodo, previo scomputo del tempo successivo a quel recesso per cui sia mancata la prestazione, atteso che, per la funzione strumentale del periodo di prova, non si possono comprendere nello stesso anche le pause verificatesi nel corso del particolare rapporto, dovendo tale periodo essere calcolato sulla base del totale dei giorni di lavoro effettivo, esclusi quelli durante i quali vi sia stata sospensione della prestazione. (V 3702/83, mass n 428608; (V 5381/79, mass n 401969; (V 924/76, mass n 379573).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)