Sez. 6, Ordinanza n. 22549 del 17/05/2018 Cc. (dep. 21/05/2018) Rv. 273063 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Nuova formulazione dell'art.613 cod. proc. pen. - Applicabilità al ricorso straordinario per errore di fatto - Inammissibilità dell'impugnazione presentata dal condannato personalmente - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
Il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art.625-bis cod.proc.pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 54 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)