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Sez. 5, Sentenza n. 36161 del 16/03/2018 Cc. (dep. 27/07/2018) Rv. 273765 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Nuova formulazione degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. - Applicabilità al ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento - Processo minorile - Inammissibilità dell'impugnazione presentata dalla parte personalmente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273765-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli emessi nel processo penale minorile, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 613 cod. proc. pen. ha applicazione generale quanto alle forme e modalità di presentazione del ricorso, nè l'art. 34 d.P.R. n. 448 del 1988 - che prevede per gli esercenti la potestà genitoriale il diritto di impugnare i provvedimenti relativi al minore - costituisce una deroga a tale principio generale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 34, Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)