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Sez. 6 - , Ordinanza n. 54681 del 03/12/2018 Cc. (dep. 06/12/2018) Rv. 274636 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | - Nuova formulazione degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. – Applicabilità al ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento – Inammissibilità dell’impugnazione presentata dalla parte personalmente – Sussistenza – Irrilevanza dell’autenticazione, da parte di un legale, della sottoscrizione dell’atto impugnatorio per la natura personale dello stesso – Ragioni.
Stato
decisa il 2018-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274636-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 39 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 54 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)