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Sez. L, Sentenza n. 5850 del 11/06/1998 (Rv. 516393 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Trattamento speciale per disoccupazione derivante da licenziamenti per crisi aziendale - Efficacia costitutiva del relativo diritto - Atto di recesso - Rilevanza - Contestazione giudiziale della legittimità del licenziamento - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516393-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

In relazione alla disciplina dettata dall'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n.1115 per l'erogazione del trattamento speciale previsto nei casi di disoccupazione derivante da licenziamenti determinati da situazioni di crisi aziendale, l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, proprio dell'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto costitutivo del diritto alla prestazione stabilita dalla norma, sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento, impugnato dal lavoratore; le statuizioni adottate in questa controversia promossa nei confronti del datore di lavoro non possono incidere sull'accertamento del diritto del lavoratore alla prestazione erogata dall'ente previdenziale.

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)