Sez. 6, Sentenza n. 784 del 24/11/1995 Ud. (dep. 26/01/1996) Rv. 204117 - 01
Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Territorialità - In genere | Traffico internazionale di stupefacenti - Apprestamento di documenti e mezzi finanziari in Italia - Reato da considerarsi commesso in Italia - Sussistenza.
Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Territorialità - In genere
Per il principio di territorialità della legge penale, accolto dal nostro ordinamento all'art. 6 comma secondo cod. pen., il reato si considera commesso nel territorio dello Stato anche quando l'azione o l'omissione che lo costituisce si sia ivi realizzata soltanto in parte. Tale termine deve intendersi in senso naturalistico, cioè come un momento dell'iter criminoso che, considerato unitariamente ai successivi atti commessi all'estero, integri un'ipotesi di delitto tentato o consumato. Ne consegue che è sufficiente che un frammento del complessivo iter delittuoso si sia verificato in Italia per radicare la potestà punitiva dello Stato. In particolare, in tema di traffico illegale di stupefacenti, se l'apprestamento di mezzi finanziari o di documenti di viaggio (passaporto, biglietti di aereo) o l'individuazione dei corrieri o contatti organizzativi anche tra taluni dei complici si sono verificati in territorio italiano, la fattispecie criminosa è da considerarsi realizzata in Italia, anche se l'evento giuridico si è realizzato all'estero, per cui deve escludersi la necessità della richiesta ministeriale per la sua procedibilità nel territorio dello Stato. Nè rileva che tali atti siano definibili come semplici atti preparatori. I meri atti preparatori sono penalmente irrilevanti allorché il reato non sia configurabile neppure a livello di tentativo, ma entrano a far parte dell'azione, come sopra definita, quando il reato è stato poi realizzato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)