Sez. 6, Sentenza n. 1180 del 07/01/2008 Cc. (dep. 10/01/2008) Rv. 238228 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE | Reato commesso in parte all'estero - Giurisdizione del giudice italiano - Accordo per la commissione di reati integralmente realizzati all'estero - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di mandato di arresto europeo.
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Ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, e, quindi, un qualsiasi atto dell'iter criminoso. Connotazione che tuttavia non può essere riconosciuta ad un generico proposito, privo di concretezza e specificità, di commettere all'estero fatti delittuosi, poi lì integralmente realizzati, sotto il profilo soggettivo e oggettivo (fattispecie in tema di mandato di arresto europeo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6 com. 2, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. P CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)