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Sez. 3, Sentenza n. 1735 del 25/01/2011 (Rv. 616335 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Locazione ad uso diverso da quello abitativo - Idoneità dell'immobile all'esercizio dell'attività del conduttore - Verifica delle caratteristiche dell'immobile anche ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative - Onere incombente sul conduttore - Sussistenza - Mancato ottenimento di tali autorizzazioni - Responsabilità del locatore - Esclusione - Limiti - Espressa pattuizione contrattuale - Contenuto.
Stato
decisa il 2011-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616335-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE

Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative; ne consegue che, ove il conduttore non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato. La destinazione particolare dell'immobile, tale da richiedere che lo stesso sia dotato di precise caratteristiche e che attenga specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto, solo se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, in contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento dell'idoneità dell'immobile da parte del conduttore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1578, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)