Sez. 3, Sentenza n. 6273 del 04/06/1993 (Rv. 482679 - 01)
Esecuzione forzata - Estinzione del processo - In genere | Eccezione relativa - Proposizione con le forme della opposizione all'esecuzione - Necessità - Esclusione - Limiti - Proposizione ai sensi e per gli effetti ex art. 630 cod. proc. civ. - Mezzi.
Esecuzione forzata - Estinzione del processo - In genere
L'eccezione di estinzione del processo esecutivo, anche se, al pari dell'opposizione all'esecuzione, tende ad ottenere l'accertamento del sopravvenuto difetto del diritto del creditore di procedere in "executivis", non postula necessariamente, per essere fatta valere, che il debitore si avvalga delle forme proprie della detta opposizione (e non di quella agli atti esecutivi) - il ricorso alle quali deve, nondimeno, ritenersi consentito ove si intenda contestare una richiesta del creditore di assegnazione o di vendita -, ma può essere proposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 630 cod. proc. civ., sollecitando il potere-dovere del giudice di decidere con l'ivi prevista ordinanza reclamabile ed instaurando, eventualmente, dopo la decisione del reclamo, il procedimento di cognizione ordinaria che si apre con l'impugnazione - secondo le norma generali - della sentenza che decide sul reclamo medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)