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Sez. L, Sentenza n. 1017 del 23/02/1989 (Rv. 461982 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - INERENZA ALLA ATTIVITÀ LAVORATIVA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461982-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - INERENZA ALLA ATTIVITÀ LAVORATIVA - NECESSITÀ.*

Per la configurazione di un infortunio sul lavoro non è sufficiente che sussista la causa violenta (la quale può essere costituita anche dal fatto delittuoso del terzo) e che questa abbia colpito l'assicurato nel luogo di svolgimento delle sue mansioni, ma è necessario che tale causa sia strettamente connessa con l'esplicazione dell'attività lavorativa, nel senso che essa inerisca a tale attività e sia, quanto meno, occasionata dal suo Esercizio. (V 3919/82, mass n 421864; (V 3599/80, mass n 407441).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)