Sez. L, Sentenza n. 1017 del 23/02/1989 (Rv. 461982 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - INERENZA ALLA ATTIVITÀ LAVORATIVA - NECESSITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - INERENZA ALLA ATTIVITÀ LAVORATIVA - NECESSITÀ.*
Per la configurazione di un infortunio sul lavoro non è sufficiente che sussista la causa violenta (la quale può essere costituita anche dal fatto delittuoso del terzo) e che questa abbia colpito l'assicurato nel luogo di svolgimento delle sue mansioni, ma è necessario che tale causa sia strettamente connessa con l'esplicazione dell'attività lavorativa, nel senso che essa inerisca a tale attività e sia, quanto meno, occasionata dal suo Esercizio. (V 3919/82, mass n 421864; (V 3599/80, mass n 407441).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)