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Sez. L, Sentenza n. 3919 del 29/06/1982 (Rv. 421864 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - REQUISITI - LAVORO AGRICOLO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421864-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - REQUISITI - LAVORO AGRICOLO - ESTENSIONE.*

Anche per il lavoro agricolo vige il principio che il rischio sia proprio - insito cioè nello svolgimento dell'attività lavorativa - sia improprio - cioè derivante da attività solo a quella connessa - deve essere inerente, non in via puramente accidentale o marginale, alla prestazione del lavoratore, con la conseguenza che in Mancanza di tale connessione, si ha il rischio "elettivo", ossia la creazione, da parte del prestatore d'opera, di una situazione pericolosa svincolata dalle esigenze della lavorazione e quindi non meritevole della tutela assicurativa. Pertanto, affinché un evento lesivo possa considerarsi come verificatosi in "occasione di lavoro" e quindi, ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, compreso nella Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, non è sufficiente un collegamento meramente marginale o indiretto con la attività lavorativa dell'assicurato, né un semplice rapporto di coincidenza cronologica e topografica, ma occorre che le prestazioni lavorative ed il sinistro siano legati da un nesso di derivazione eziologica, nel senso che l'evento dipenda dal rischio inerente ad un atto intrinseco a quelle prestazioni o comunque strettamente connesso al compimento delle medesime ed al perseguimento delle relative finalità, mentre la presenza di un diverso rischio elettivo, in quanto venga ad interrompere la stretta connessione causale fra attività lavorative ed incidente, comporta l'estraneità di questo dall'ambito della tutela assicurativa. (Conf 3599/80, mass n 407441; (Conf 16/80, mass n 403379).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)