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Sez. L, Sentenza n. 4298 del 08/05/1996 (Rv. 497485 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Presupposti - Lavoro agricolo - Estensione.
Stato
decisa il 1996-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497485-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE

Anche in tema di lavoro agricolo il rischio, sia esso proprio - e cioè quello insito nello svolgimento dell'attività lavorativa -, sia esso improprio - e cioè quello derivante da attività a quella connessa -, deve essere inerente, non in via puramente accidentale o marginale, alla prestazione del lavoratore, mentre la mancanza di tale connessione integra l'ipotesi di rischio elettivo, e cioè la creazione, da parte del prestatore d'opera, di una situazione svincolata dalle esigenze della lavorazione e quindi non meritevole della tutela assicurativa. Pertanto, perché un evento lesivo possa considerarsi come verificatosi in occasione di lavoro, e, quindi, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, compreso nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, non è sufficiente un collegamento meramente marginale o indiretto con l'attività lavorativa dell'assicurato, né un semplice rapporto di coincidenza cronologica e topografica, ma occorre che le prestazioni lavorative ed il sinistro siano legati da un nesso di derivazione eziologica, nel senso che l'evento dipenda dal rischio inerente ad un atto intrinseco a quelle prestazioni o comunque strettamente connesso al compimento delle medesime ed al perseguimento delle relative finalità, mentre la presenza di un diverso rischio elettivo, in quanto venga ad interrompere la stretta connessione causale fra attività lavorative ed incidente, comporta l'estraneità di questo dall'ambito della tutela assicurativa.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)