Sez. U - , Sentenza n. 24413 del 09/09/2021 (Rv. 662246 - 02)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione umanitaria - Disciplina del d.l. n. 130 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 173 del 2020 - Applicazione retroattiva - Configurabilità - Limiti.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione umanitaria, le norme del d.l. n. 130 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 173 del 2020, relative al divieto di respingimento del richiedente asilo quando esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, si applicano retroattivamente – ex art. 15 dello stesso d.l. – ai procedimenti che, alla data di sua entrata in vigore, fossero pendenti davanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, ma non a quelli pendenti, alla stessa data, davanti al giudice di rinvio o alla Corte di cassazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 CORTE COST., Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 15, Legge 18/12/2020 num. 173, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)