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Sez. 3, Sentenza n. 29234 del 11/06/2003 Cc. (dep. 11/07/2003) Rv. 226353 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Sequestro preventivo - Appello ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. - Ambito di applicazione - Indicazione.
Stato
decisa il 2003-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226353-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di appello proposto contro un sequestro preventivo, il riscontro del fumus delicti è materia riservata alla fase del riesame, mentre in sede di appello ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. possono essere solo dedotte questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni giustificanti il mantenimento della misura. Ne consegue che la proposizione per la prima volta in sede d'appello di soli motivi attinenti alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni di cui all'art. 321 cod. proc. pen., si traduce nell'inammissibilità del gravame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)