Sez. U, Sentenza n. 46201 del 31/05/2018 Cc. (dep. 11/10/2018) Rv. 274092 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - impugnazioni - riesame - IN GENERE | Mancata tempestiva proposizione - Preclusione dell'istanza di revoca - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - impugnazioni - riesame - IN GENERE
La mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti; ne consegue che è ammissibile l'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all'impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)