Sez. 3, Sentenza n. 6672 del 01/08/1987 (Rv. 454891 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - OBBLIGAZIONE RISARCITORIA DELL'ASSICURATORE - ADEMPIMENTO - TERMINE DI SESSANTA GIORNI - SCADENZA - CONSEGUENZE - DANNI DA RITARDO E DA SVALUTAZIONE MONETARIA E SPESE GIUDIZIALI - RISARCIMENTO OLTRE I LIMITI DEL MASSIMALE - LIMITI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - OBBLIGAZIONE RISARCITORIA DELL'ASSICURATORE - ADEMPIMENTO - TERMINE DI SESSANTA GIORNI - SCADENZA - CONSEGUENZE - DANNI DA RITARDO E DA SVALUTAZIONE MONETARIA E SPESE GIUDIZIALI - RISARCIMENTO OLTRE I LIMITI DEL MASSIMALE - LIMITI.*
In tema di Assicurazione della responsabilità civile - sia governata dalla legge civile ordinaria, sia stabilita nella Forma obbligatoria dalle leggi n. 990 del 1969 e 857 del 1976 - per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, la obbligazione risarcitoria posta ex lege direttamente a carico dello assicuratore verso il danneggiato va adempiuta nel termine di sessanta giorni dalla formale richiesta di risarcimento ritualmente rivolta dal danneggiato all'assicuratore stesso. Trascorso detto termine, l'assicuratore viene costituito in mora nell'adempimento dell'Obbligo di liquidazione, sicché è tenuto, anche oltre i limiti del massimale, al risarcimento dei danni derivati dal suo ritardo, ivi compresi quelli connessi alla svalutazione monetaria - e, inoltre, al rimborso delle spese dell'eventuale giudizio - salvo che provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile (per essere stata, ad esempio, la domanda risarcitoria manifestamente eccessiva, o perché la responsabilità dell'assicurato era seriamente contestabile - ed anche in tal caso dal successivo momento nel quale sarebbe stato possibile procedere alla liquidazione anche nel corso del giudizio). (V 5220/83, mass n 430093; (V 1423/82, mass n 419252; (V 4847/81, mass n 415560; (V 2937/80, mass n 406674; (V 5179/79, mass n 401791).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)