Sez. 3, Sentenza n. 2763 del 03/04/1990 (Rv. 466385 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE - MANCATO INDENNIZZO ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA RICHIESTA - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE - MANCATO INDENNIZZO ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA RICHIESTA - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore, l'assicuratore, che entro sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento ritualmente rivoltagli dal danneggiato - ovvero dopo un congruo termine dal momento in cui tale richiesta sia stata integrata dagli elementi necessari per consentire di valutarne la fondatezza - ometta di adempiere all'obbligazione di corrispondere al danneggiato l'indennità, è tenuto, anche oltre il limite del massimale, al risarcimento del danno cagionato dal suo ritardo, ivi compreso quello conseguente all'incidenza della svalutazione, a meno che non provi che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile, come nel caso in cui la liquidazione del danno ed anche una serie proposta di pagamento siano state impedite o da una domanda manifestamente eccessiva o da giustificate incertezze circa la responsabilità dell'assicurato, tenuto conto peraltro che tale impossibilità deve considerarsi venuta meno a partire dal momento in cui, in base alle circostanze note, l'assicuratore sarebbe stato in grado di formulare una seria proposta di pagamento. (Conf 2453/88, mass n 458226; (Conf 6672/87, mass n 454891).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)