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Sez. 3, Sentenza n. 3312 del 06/10/1976 (Rv. 382104 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA PER INADEMPIMENTO - INADEMPIMENTO - GRAVITA - SUSSISTENZA - NECESSITA - ADEMPIMENTO SUCCESSIVO ALLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382104-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA PER INADEMPIMENTO - INADEMPIMENTO - GRAVITA - SUSSISTENZA - NECESSITA - ADEMPIMENTO SUCCESSIVO ALLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - RILEVANZA.*

A norma dell'art 4 dllt n 157 del 1945, l'inadempimento che giustifica la cessazione della proroga legale dei contratti agrari non deve essere solo di non scarsa importanza, come richiesto dall'art 1455 cod civ, ma deve addirittura essere grave. E l'adempimento del coltivatore successivo alla domanda di risoluzione del contratto, pur se non basta ad elidere il precedente inadempimento, puo tuttavia servire a farne escludere la gravita. (nella specie e stata cassata con rinvio una sentenza di merito, che aveva dichiarato cessata la proroga legale di un contratto agrario sul rilievo che, prima della domanda di dichiarazione della cessazione, il fondo era stato lasciato in stato di abbandono, senza considerare che, dopo la detta domanda, la coltivazione era stata ripresa secondo buone norme di tecnica agraria). (V 1441/70, mass n 347251; (V 535/62; (V 1630/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)