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Sez. 3, Sentenza n. 4296 del 13/12/1996 Cc. (dep. 07/02/1997) Rv. 207500 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Deposito entro il termine di dieci giorni dell'ordinanza nella sua interezza - Necessità - Deposito del solo dispositivo - Insufficienza - Perdita di efficacia della misura.
Stato
decisa il 1996-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207500-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

Il termine perentorio di dieci giorni per il deposito dell'ordinanza del Tribunale del riesame relativa ad un provvedimento di sequestro, previsto dall'art. 309 comma decimo, cui fa rinvio l'art. 324 comma settimo cod. proc. pen. deve ritenersi osservato solo a condizione che entro tale termine sia depositata l'ordinanza nella sua interezza e non il solo dispositivo. Ritenere sufficiente il deposito del solo dispositivo subordinerebbe il diritto dell'interessato a conoscere la motivazione del provvedimento al rispetto del termine semplicemente ordinatorio di cinque giorni previsto in linea generale per tutti i provvedimenti con la sostanziale disapplicazione della norma che sanziona con l'inefficacia il provvedimento tardivo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)