Sez. 3, Sentenza n. 2203 del 16/03/1990 (Rv. 465993 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - SUPERFICIE CONVENZIONALE - LOCAZIONE AD UNO STESSO CONDUTTORE DI UN APPARTAMENTO E DI UNA AUTORIMESSA SITI NEL MEDESIMO IMMOBILE - COLLEGAMENTO FUNZIONALE TRA AUTORIMESSA ED APPARTAMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - PATTUIZIONE DI DUE CANONI SEPARATI - NULLITÀ EX ART. 79 DELLA LEGGE 392 DEL 1978 - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - SUPERFICIE CONVENZIONALE - LOCAZIONE AD UNO STESSO CONDUTTORE DI UN APPARTAMENTO E DI UNA AUTORIMESSA SITI NEL MEDESIMO IMMOBILE - COLLEGAMENTO FUNZIONALE TRA AUTORIMESSA ED APPARTAMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - PATTUIZIONE DI DUE CANONI SEPARATI - NULLITÀ EX ART. 79 DELLA LEGGE 392 DEL 1978 - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di Determinazione del canone di locazione di un immobile destinato ad uso di abitazione, l'art. 13 della legge 27 luglio 1978 n. 392, riferendosi alle autorimesse ed ai posti macchina, stabilisce che essi vanno considerati, ai fini del calcolo complessivo del canone, quali componenti della superficie convenzionale degli immobili locati; ne consegue che, qualora un'autorimessa ed un appartamento, siti nello stesso immobile, siano stati locati dal proprietario ad uno stesso conduttore, con pattuizione di due canoni separati, la subordinazione funzionale tra l'autorimessa e l'appartamento e cioè la utilizzazione della stessa da parte del conduttore per il ricovero della sua autovettura - il cui accertamento compete al giudice di merito - comporta che, ove con la pattuizione intervenuta le parti abbiano inteso eludere i criteri imperativi posti dalla legge, la pattuizione stessa incorre nella sanzione di nullità prevista dall'art. 79 della citata legge. (V 62/89, mass n 461301; (V 8546/87, mass n 456070).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 12 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 13 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 14 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)