Sez. 3, Sentenza n. 1210 del 13/02/1985 (Rv. 439329 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - PRESUPPOSTO - SIMULAZIONE RELATIVA DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - ACCORDO SIMULATORIO - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - PRESUPPOSTO - SIMULAZIONE RELATIVA DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - ACCORDO SIMULATORIO - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - LIMITI.*
L'interposizione fittizia di persona, costituendo una dissimulazione non già del contratto, ma di una delle parti contraenti, prevede come necessario presupposto l'accordo simulatorio tra i tre soggetti contraenti (il contraente apparente, quello effettivo e la controparte). Conseguentemente, ai fini dell'accoglimento della domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità per simulazione relativa di un contratto di compravendita immobiliare e l'accertamento che il compratore effettivo è persona diversa da quella indicata nel contratto, è indispensabile che l'accordo simulatorio risulti da atto scritto a norma dell'art. 1350 cod. civ. salvo il caso di perdita incolpevole del documento ovvero l'ipotesi di impugnazione da parte dei creditori del dissimulato acquirente. (Conf 3937/77, mass n 387636).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)