Sez. 3, Sentenza n. 3619 del 03/06/1980 (Rv. 407470 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE - OBBLIGHI DELLA PA - SITUAZIONE DI PERICOLO OCCULTO - ESTREMI.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE - OBBLIGHI DELLA PA - SITUAZIONE DI PERICOLO OCCULTO - ESTREMI.*
La discrezionalita della pubblica amministrazione in ordine ai criteri ed ai mezzi relativi all'esecuzione e alla manutenzione dell'opera pubblica trova un limite nel dovere di osservare, nella attivita relativa, non solo le norme di legge e regolamentari, ma anche quelle tecniche e di comune prudenza e diligenza e, in ispecie, la norma primaria e fondamentale del neminem laedere, per evitare che derivino danni ai diritti dei privati, quali quelli alla vita, alla incolumita, al patrimonio. In particolare, l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito e tenuto, in osservanza delle predette norme, a far si che essa non presenti per l'utente, il quale fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarita, una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto), rappresentata dal carattere obiettivo della non visibilita e da quello subiettivo della non prevedibilita del pericolo. (Conf 3143/77, mass n 386675; (Conf 3771/75, mass n 377976).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)