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Sez. 3, Sentenza n. 5677 del 18/09/1986 (Rv. 448157 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE - OBBLIGO DI NON COSTITUIRE UNA SITUAZIONE DI PERICOLO OCCULTO - INSIDIA O TRABOCCHETTO - CARATTERI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448157-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE - OBBLIGO DI NON COSTITUIRE UNA SITUAZIONE DI PERICOLO OCCULTO - INSIDIA O TRABOCCHETTO - CARATTERI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

L'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto a mantenerla in condizioni che non costituiscano per l'utente, il quale fa ragionevole affidamento nella sua apparente regolarità, una situazione di pericolo occulto (C.d. insidia o trabocchetto), per la cui sussistenza occorrono congiuntamente il carattere obiettivo della non visibilità e quello subiettivo della non prevedibilità del pericolo. L'indagine volta ad individuare la ricorrenza o meno della situazione di pericolo occulto è espressione di un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, se immune da vizi logici ed errori di diritto. (V 3619/80, mass n 407470; (V 1259/80, mass n 404760; (V 5182/78, mass n 394929).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)