Sez. L, Sentenza n. 12986 del 14/07/2004 (Rv. 574533 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE | Periodo di servizio militare - Valutabilità ai sensi dell'art. 20 della legge n. 958 del 1986 - Art. 7 legge n. 412 del 1991 di interpretazione autentica - Retroattività dell'interpretazione autentica - Portata - Incidenza sulle situazioni già definite con sentenza già passata in giudicato - Esclusione - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE
L'art. 7 della legge n. 412 del 1991 (che, interpretando autenticamente l'art. 20 legge n. 958 del 1986, ha previsto che per servizio militare valutabile ai fini della citata norma deve intendersi solo quello in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge o quello prestato successivamente, che devono pertanto cessare i trattamenti economici e previdenziali praticati a seguito di interpretazioni difformi, e che le somme già erogate devono essere riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività e quiescenza) fa riferimento alle somme erogate in virtù di sentenze pronunciate in giudizi ancora in corso, in riforma delle quali, attraverso lo strumento delle impugnazioni consentite, è applicabile d'ufficio lo "ius superveniens", e non già alle differenze retributive riconosciute con sentenza passata in giudicato, dovendosi in tal caso ritenere che la norma di interpretazione autentica sia applicabile alle vicende oggetto di sentenza definitiva solo in relazione al periodo non preso in considerazione dall'accertamento del giudice intervenuto con autorità di cosa giudicata.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito non avesse fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, avendo ritenuto legittima la trattenuta sullo stipendio operata dalle Ferrovie dello Stato a seguito della interpretazione autentica operata dall'art. 7 della legge n. 412\91, a carico di un dipendente cui erano state corrisposte differenze retributive in virtù di sentenza, passata in giudicato, che operava il riconoscimento del servizio militare, ex lege n. 958\86).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 7 CORTE COST., Legge 24/12/1986 num. 958 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)