Sez. L, Sentenza n. 9249 del 01/09/1995 (Rv. 493867 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE | Periodo di servizio militare - Rilevanza - Limiti - Art. 7 legge n. 412 del 1991 - Portata.
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Ai fini dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, che ha disposto che "il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico", può tenersi conto, alla stregua della norma di interpretazione autentica dettata dall'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, soltanto del servizio militare in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986 o prestato successivamente ad essa, e non anche, perciò, del servizio anteriore a tale data (30 gennaio 1987).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1986 num. 958 art. 20 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)