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Sez. L, Sentenza n. 11807 del 21/11/1998 (Rv. 520945 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ | Giudicato dichiarativo del diritto, in relazione al servizio militare, con criteri difformi da quelli "ex" legge n. 412 del 1991 - Ulteriori differenze retributive maturate successivamente - Inammissibilità - Sentenza n. 385 del 1994 della Corte Costituzionale - Portata.
Stato
decisa il 1998-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520945-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ

In materia di rilevanza senza oneri per il dipendente del periodo di servizio militare ai fini retributivi e previdenziali nel settore pubblico (Ferrovie dello Stato) non è possibile ottenere, in base ad una sentenza passata in giudicato dichiarativa del diritto ad ottenere il beneficio con criteri difformi rispetto a quelli precisati dall'art. 7, comma primo, della legge n.412 del 1991 (di interpretazione autentica dell'art. 20 della legge n.958 del 1986, positivamente scrutinata dalla Corte costituzionale nella sentenza n.455 del 1992), ulteriori differenze retributive maturate nel periodo successivo alla pronuncia della suddetta sentenza. Nè può dubitarsi della legittimità costituzionale di tale assunto, ricavabile dall'art. 7, terzo comma, della citata legge n.412 del 1991 (che ha disposto la cessazione di operatività degli eventuali trattamenti più favorevoli rispetto a quelli previsti dai commi precedenti dello stesso art. 7 comunque in godimento). Tale disposizione, infatti, è stata, sua volta, sottoposta all'esame della Corte costituzionale che, con sentenza n.385 del 1994, ha ritenuto conforme a Costituzione la sua applicabilità ai trattamenti conseguenti a sentenze passate in giudicato. La suddetta decisione ha posto l'accento sul fatto che la disposizione esaminata, nella sua ampia portata e in relazione alla sua ratio, ha inteso riaffermare due principi: a) quello di eliminare situazioni di disparità di trattamento tra lavoratori che hanno svolto il servizio militare nello stesso arco temporale; b) quello, conseguenziale, che l'intangibilità del giudicato in materia di diritti di natura economica non può prevalere sul principio fondamentale di parità di trattamento in quanto qualsiasi sentenza meramente dichiarativa - come quella in argomento - si limita ad accertare la sussistenza del diritto vantato alla stregua dei fatti la cui esistenza fu ritenuta al momento della pronuncia e sulla base delle norme che in tale momento sono in vigore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 24/12/1986 num. 958 art. 20 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)