Sez. 1, Sentenza n. 1838 del 20/02/1998 (Rv. 512867 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Prosecuzione del processo - Con atto di citazione anziché con ricorso per la fissazione dell'udienza di prosecuzione - Legittimità - Conseguenze - Riattivazione dell'originario procedimento mediante inserimento della causa nel ruolo del G.I. - Necessità - Nuova iscrizione della causa nel ruolo generale con designazione di un nuovo G.I. - Legittimità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
Il processo sospeso o interrotto (nella specie, per la morte del procuratore della parte) è legittimamente riassunto, oltre che con comparsa o con ricorso al giudice per la fissazione dell'udienza di prosecuzione, anche con citazione della parte ad udienza fissa, atto, quest'ultimo, corredato di tutti i requisiti formali necessari al raggiungimento dello scopo previsto dalla norma di cui all'art. 297 cod. proc. civ. (attivazione della parte prima dello spirare del termine perentorio entro il quale va promossa la prosecuzione del giudizio), a condizione che, avuto riguardo alla oggettiva volontà manifestatavi, la detta citazione risulti (inequivocamente) funzionale alla prosecuzione dello stesso giudizio e non anche alla introduzione di un nuovo procedimento. Ne consegue che, all'atto della costituzione del nuovo procuratore della parte, il cancelliere è tenuto a riattivare il processo inserendo la causa nel ruolo dell'udienza fissata davanti all'originario giudice istruttore, e non può procedere ad una nuova iscrizione del procedimento nel ruolo generale - pena la nullità dell'atto e di tutti quelli ad esso successivi -, promuovendo, conseguentemente, giusto disposto degli artt. 168 e 168 bis del codice di rito, la designazione di un nuovo (e, in ipotesi, diverso) giudice istruttore, ed incardinando, così, un (formalmente) autonomo giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)