Sez. L, Sentenza n. 3116 del 11/05/1981 (Rv. 413683 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - PARZIARIA - MORTE DI UNA DELLE PARTI - DEL COLONO - CONSEGUENTE SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO - NECESSITA - LIMITI.*
CONTRATTI AGRARI - COLONIA - PARZIARIA - MORTE DI UNA DELLE PARTI - DEL COLONO - CONSEGUENTE SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO - NECESSITA - LIMITI.*
La morte del colono determina de iure, ai sensi dell'art 2168 cod civ, lo scioglimento del rapporto di Colonia parziaria, alla fine dell'anno agrario in corso (ovvero alla fine di quello successivo, nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art 2158 dello stesso codice), qualora, entro lo stesso termine, gli eredi del colono defunto non abbiano provveduto a designare, con atto recettizio diretto al concedente, persona idonea alla prosecuzione del rapporto. (Conf 1344/79, mass n 397615; (Conf 2946/76, mass n 381705).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2158, Cod. Civ. art. 2168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)