Sez. 5, Sentenza n. 19739 del 17/09/2010 (Rv. 614540 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - COMPONENTI POSITIVI | Corsi di formazione per Enti Pubblici - Corrispettivi - Contabilizzazione ai fini fiscali - Riconoscimento e Liquidazione da parte dell'Amministrazione - Riferimento - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - COMPONENTI POSITIVI
In tema di imposte sui redditi d'impresa, il principio di certezza e determinabilità dell'evento fiscalmente rilevante sancito dall'art. 75, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817 (nella numerazione anteriore a quella introdotta dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) comporta che, con riferimento all'attività di organizzazione ed esecuzione di corsi di formazione professionale finanziati da Enti pubblici, l'anno fiscale cui attribuire il relativo corrispettivo è quello del suo definitivo riconoscimento e liquidazione da parte dell'Amministrazione finanziatrice e non quello in cui viene eseguita l'attività contrattualmente prevista, non rilevando la determinabilità dei costi della prestazione già al momento della sua effettuazione, così come la corrispondenza fra costi previsti ed ammontare del corrispettivo liquidabile dall'Amministrazione.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)